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Home Notizie Commercio: per chi chiude, un mensile fino alla pensione

Commercio: per chi chiude, un mensile fino alla pensione

Potranno contare su un assegno mensile, pari alla pensione minima dell'Inps, i piccoli commercianti costretti a ritirarsi dall'attività prima del tempo.

Il collegato lavoro conferma i termini per il possesso dei requisiti e la presentazione delle domande, fissati dalla legge anticrisi 2/2009, per lo speciale indennizzo introdotto dal decreto legislativo 207/96 e più volte prorogato.

Come per il passato, il beneficio non graverà sulle casse dello Stato ma sui soggetti in attività, ai quali sì chiede di versare per un anno in più (fino al 31 dicembre del 2014) un contributo aggiuntivo dello 0,09% del reddito dichiarato ai fini previdenziali.

All'indennizzo hanno diritto i titolari e i collaboratori dì piccole imprese per vendita al dettaglio, bar, ristoranti, nonché agenti e rappresentati di commercio. Per usufruire gli interessati devono far valere, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, un'età minima di 62 anni di età se uomini e di 57 se donne.

Vengono richiesti inoltre almeno cinque anni di iscrizione nella gestione commercianti dell'Inps e la riconsegna della licenza. Per gli agenti e i rappresentati di commercio il requisito e soddisfatto con la cancellazione dall'albo.

Chi ha le carte in regola per ottenere l'indennizzo potrà contare su un assegno mensile pari ai trattamento minimo dell'Inps (460,97 euro al mese nel 2010) fino al momento in cui comincerà a percepire la pensione di vecchiaia.

Il collegato conferma che si terrà conto anche del periodo che intercorre tra il mese di compimento dell'età (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) e quello di apertura della finestre previste dalla legge 247/2007. Per i lavoratori autonomi la pensione di vecchiaia decorre dal primo mese del terzo trimestre successivo al compimento dell'età. Chi compie, per esempio, gli anni tra gennaio e marzo riceverà il primo assegno dal 1° ottobre successivo.

Le stesse condizioni valgono anche per quanti hanno ottenuto l'indennizzo con un precedente provvedimento di proroga (Legge 331/2004). In questo caso, se l'assegno risulta in pagamento al 31 dicembre 2008, continuerà a essere corrisposto fino alla decorrenza della pensione a condizione che nel mese in cui compie l'età minimi il soggetto abbia anche il requisito contributivo minimo. Sono richiesti, in pratica, almeno 20 anni di versamenti a chi rientra nel sistema retributivo o misto (attività iniziata entro il '95) e cinque anni a tutti gli altri.

Alla richiesta di indennizzo, che può essere presentata all'Inps fino al 31 gennaio del 2012, va allegata la documentazione da cui risulta la cessazione definitiva dell'attività e la riconsegna delle autorizzazioni all'esercizio commerciale. L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo. Chi riprende l'attività ha l'obbligo entro 30 giorni di avvisare l'Inps, che provvederà alla revoca dell'assegno.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

 

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